ASD FIELD TARGET EMILIA ROMAGNA

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

 

ART. 1 - FINALITÀ

 

1. Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ASD FIELD TARGET EMILIA ROMAGNA (di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, in recepimento ed applicazione delle Linee Guida adottate dalla Federazione

Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia – FIDASC

2. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della ASD FIELD TARGET EMILIA ROMAGNA, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali

modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e/o dalla FIDASC, nonchè le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

3. Il presente modello ha l’obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

4. Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento Safeguarding della FIDASC, è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile di cui al successivo art. 4. Della

pubblicazione e di ogni modifica del presente modello deve essere data notizia sulla homepage del sito internet dell’Associazione , affisso nella sede della medesima allo scopo di darne massima diffusione a favore di iscritti e associati.

 

ART. 2 - DIRITTI FONDAMENTALI DEI TESSERATI

 

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2. Il presente modello adotta specifiche misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.

 

ART. 3 - COMPORTAMENTI RILEVANTI

 

1. Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione rilevanti ai fini del presente modello sono:

a) “abuso psicologico”, ovvero, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b) “abuso fisico”, ovvero, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psicofisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di

alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) “molestia sessuale”, ovvero, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,

degradante o umiliante;

d) “abuso sessuale”, ovvero, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti

non appropriati;

e) “negligenza”, ovvero, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) “incuria”, ovvero, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) “abuso di matrice religiosa”, ovvero, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) “bullismo, cyberbullismo”, ovvero, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

i) “comportamenti discriminatori”, ovvero, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale conomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

 

ART. 4 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

 

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, nonché garantire il rispetto dei diritti fondamentali di cui all’art. 2, comma 1, è istituito presso l’Associazione il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Safeguarding della FIDASC.

2. Il Responsabile è nominato dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. L’incarico ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

3. Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. Essere tesserato FIDASC regolarmente;

b. Possedere la cittadinanza italiana;

c. Non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;

d. Non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale;

e. Avere maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali di cui all’art. 2.

3. La nomina del Responsabile viene resa pubblica all'interno dell’Associazione (attraverso affissione nella sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet), e comunicata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding di cui all’art. 4 del Regolamento Safeguarding della FIDASC.

4. L’incarico di Responsabile può essere revocato prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con decisione assunta dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione con le stesse modalità di cui al precedente comma 2. Il Responsabile Federale è tempestivamente informato

della revoca e dei motivi.

5. In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, l’Associazione deve provvedere alla nomina del nuovo Responsabile entro trenta giorni.

6. Il Responsabile:

a. Sorveglia l'applicazione corretta del Regolamento Safeguarding, del presente Modello e del Codice di condotta adottato dall’Associazione;

b. Adotta iniziative, anche di carattere urgente, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nell’associazione, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione ritenute opportune;

c. Segnala al Responsabile Federale eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;

d. Rispetta gli obblighi di riservatezza come previsto dall'articolo 13 del Regolamento FIDASC;

e. Propone all'organo competente dell’Associazione eventuali aggiornamenti al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al Codice di condotta, tenendo conto delle esigenze dell’associazione;

f. Valuta annualmente l'efficacia del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, e sviluppa e attua un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;

g. Partecipa agli eventi formativi obbligatori organizzati dalla FIDASC.

 

Art. 5 - PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

 

1. Uso degli spazi dell’Associazione:

a. deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso

all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati;

b. presso le strutture in gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio;

c. durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’Associazione;

d. durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intelletivo/relazionale;

e. in caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore,

eccetera);

2. Trasferte:

a. in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore;

b. durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello;

3. Tutela della privacy:

a. a tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell’Associazione all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR);

b. i dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto

Regolamento;

c. in particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta,

salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti;

d. l’Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto

dell’iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati;

e. la documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita,

cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.

Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

f. tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

4. Inclusività:

a. l’Associazione garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;

b. l’Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l’Associazione loro coetanei;

c. l’Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni

limitrofi.

 

ART. 6 - DOVERE DI SEGNALAZIONE

 

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano tesserati, specie se minorenni, è tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile di cui all’art. 4.

2. In caso di sospetto di sussistenza di comportamenti rilevanti, chiunque può confrontarsi con il Responsabile di cui all’art. 3 e/o con il Responsabile Federale.

3. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.

4. L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

a. presentato una denuncia o una segnalazione;

b. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

c. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

d. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

 

ART. 7 - DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE

 

1. L’Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i tesserati e i volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell’Associazione ed affisso presso la sede associativa. È portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l’Associazione o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di

inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

3. L’Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

4. L’Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Responsabile Federale, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente secondo il regolamento di Giustizia federale.

5. L’Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, richiamando quanto nel merito riportato nel presente regolamento.

6. L’Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

7. L’Associazione deve prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in

occasione di manifestazioni sportive.

8. L’Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

 

ART. 8 - NORME FINALI

 

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo dell’Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati

dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIDASC.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto dell’Associazione.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dal Regolamento Safeguarding della FIDASC, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall’Osservatorio

Permanente del CONI per le politiche safeguarding.

4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.